Se sei un progettista, un amministratore di condominio oppure un semplice inquilino attento allo spreco energetico, ti sarai chiesto anche tu se esistono delle indicazioni specifiche per illuminare un condominio in maniera corretta e sicura. Iniziamo con il dire che non vi sono particolari precauzioni da osservare per la sicurezza personale o delle cose nell’illuminazione dei condomini.
Esiste però una normativa che si applica in tutti quei casi in cui l’edificio è munito di un ascensore e si tratta del D.M. 268/94 e la normativa UNI-EN 81. All’interno di questa normativa, l’art. 7.61 prescrive che l’illuminazione naturale e artificiale del pavimento in prossimità della porta di piano ‘non deve essere inferiore a 50lx’.
In questo moto l’inquilino o il visitatore è in grado di vedere ciò che accade quando apre la porta di piano, per entrare in cantina per esempio, anche nel caso in cui fosse assente totalmente l’illuminazione di quest’ultima.
Anche locali come gli accessi interrati o le cantine devono essere illuminati e nella progettazione dell’impianto si deve tenere in considerazione l’impianto in cui l’eventuale corpo lampada viene installato. Immaginiamo per esempio che l’installazione venga fatta in ambienti umidi, polverosi o poco protetti, si impiegheranno gradi di protezione che vanno dal IP45 a IP55 minimo.
Quali normative legate all’illuminazione devi considerare
Per quanto riguarda la luce artificiale degli interni, nell’illuminazione dei condomini viene applicata la normativa del 1994 UNI 10380, che si applica in tutti quei casi in cui l’edificio è di nuova costruzione oppure si tratta di una trasformazione radicale dell’impianto luminoso già esistente.
In questa norma si prescrive che le zone di passaggio come atri, scale, corridoio e simili, dovranno essere dotati di illuminazione che permettano il chiaro riconoscimento dei pericoli, degli ostacolo e del percorso stesso.
Tabella di valori di riferimento per gli ambienti condominiali
- Aree di passaggio – 50-100-150 lxmedi
- Scale, ascensori – 100-150-200 lx medi
- Locale caldaia – 50-100-200 lx medi
- Aree di manovra delle autorimesse condominiali e aree di passaggio – 50-100-150 lx medi
Qualora l’impianto si riferisse porzioni di spazio esterno, si consiglia anche l’impiego non solo di un grado di protezione elevato per le lampade ma anche un impianto con sistema a doppio isolamento. In tutti quegli edifici dove l’altezza anticindendio è superiore a 32m è consigliabile anche l’installazione di una line di illuminazione d’emergenza.
Sarà naturalmente utile in stallare linee di luce d’emergenza anche in quei casi dove siano presenti barriere architettoniche o percioli di aggressioni, urti o potenziali cadute.
Buona sera,vorrei sapere se è possibile è lecito in un piazzale condominiale ritardare l’accensione dei lampioni che lo illuminano con la sostituzione di un orologio al. Crepuscolare(in sito da 32 anni!!!).creando periodi più o meno lunghi di buio pesto!!!questo è stato proposto in riunione e fatto subito esecutivo.sul vernale non si evince chi ha votato tale proposta!ma la mia domanda è:l’amministratore che è responsabile della sicurezza dello stabile ,quindi evitare cadute accidentali…eccc… può dare seguito a tale provvedimento? c’è una normativa in merito?grazie,attendo una risposta.
Salve Chiara.
sono sicuro che si renderà conto che è difficile trovare normative che affrontano caso per caso tutte le problematiche che possono presentarsi in condominio. Direi però che nel suo caso si applica il DM 268/94 che rimanda alla normativa UNI EN 81 (Sostituita dalla EN 81-80:2009). La norma prevede che l’illuminazione naturale o artificiale, a livello del pavimento della porta piano non deve essere inferiore ai 50lux cosi che l’utente possa vedere cosa succede quando apre la porta di piano. Ci sono stati degli aggiornamenti anche relativi alla norma UNI 10380 (sostituita con UNI En 12464-1:2004) che dirimono rispetto all’illuminazione con luce artificiale. Se la mancata accensione della luce artificiale garantisce comunque 50lux come da normativa l’amministratore è in regola. Altrimenti, se il periodo di spegnimento, non rispetta questo parametro è assolutamente non rispettoso della normativa.
Spero di essere stato chiaro.
Buongiorno,
visionavo la discussione relativa all’illuminazione luci condominiali e avendo noi un problema diverso (da noi l’illuminazione fa un baffo allo stadio di san siro) mi chiedo come mai si sbandiera sempre la normativa (UNI EN 12464-1:2011) ex (UNI EN 12464-1:2004) e ancora prima la UNI10380… …Ma la 12464 non parla esclusivamente di ambienti di lavoro non di abitazioni civili, perché ci si ostina ad attaccarsi ad una legge che non esiste? tanto per fare? se la normativa non esiste non esiste punto, No? se è solo per avere una traccia proprio perché non esistono leggi a riguardo allora nessuno si dovrebbe opporre se la “legge” non viene rispettata, è giusto? Posso reclamare il diritto (anzi esigere l’obbligo) di far abbassare il consumo insulso e ingiustificato (frutto di speculazioni) di energia elettrica e anche di soldi? Grazie mille
Purtroppo la legge di riferimento è proprio questa. In merito ad una gestione più oculata dell’illuminazione artificiale il problema non è legato alla legge ma a chi si arroga il diritto di stabilire se e quando applicare la normativa. Fino a che non si interpellerà un professionista per la valutazione della luce necessaria in ambienti condominiali e spazi comuni il suo problema continuerà ad essere comune e irrisolvibile.
Salve,
cortesemente vorrei sapere se il requisito minimo di 50lux è applicabile alle area di rimesse/box Condominiali, e se la normativa (UNI EN 12464-1:2011) ex (UNI EN 12464-1:2004) è da considerare applicabile per tali aree, in quanto nel mio condominio anziché applicare il suddetto requisito, il progettista dell’impianto applicato la regola (personale) che durante il giorno deve rimanere accesa una plafoniera si ed una no, in tale modo rimangono accese plafoniere a giorno senza dare valore aggiunto alla illuminazione. Chi è deputato a certificare l’impianto di illuminazione i vigili del fuoco e/o un professionista inscritto all’albo, se si dovesse modificare l’accensione delle plafoniere è necessario/si deve ri-certificare l’impianto?
Grazie Mille per una sua risposta/chiarimento
Purtroppo la normativa parla solo di aree comuni e non specifica ambienti. Credo che in questo caso il problema di fondo risieda nel fatto che il progettista dell’impianto è anche illuminotecnico e lighting designer allo stesso tempo. A certificare l’impianto inteso come ‘elettrico’ deve essere l’installatore ma i risultati in termini di luminosità dovrebbe essere un ingegnere o architetto abilitato a farlo.